Secondo la pronuncia in commento la commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore del D.L. 185/2008 deve ritenersi esclusa dal calcolo del TEG (tasso effettivo globale) dell’affidamento in conto corrente fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, poichè i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM negli anni 1997-2009 hanno calcolato tale dato in forza delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia che prescrivevano di non tenere conto della CMS nella trasmissione dei dati per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.
La decisione della Corte si fonda sulla circostanza che la Banca d’Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull’usura, ha affermato che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEGM, così ritenendola non già un costo diretto per l’erogazione del credito, bensì un corrispettivo per una prestazione diversa. Nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura (aggiornamento al febbraio 2006), adottate prima dell’entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, venne scritto che “La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorchè il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento“.
In applicazione del più volte criticato principio di omogeneità, quindi, la Cassazione ha ritenuto che il criterio del calcolo del TEG debba essere effettuato raffrontando valori omogenei ed assimilando – ad avviso di chi scrive erroneamente – il calcolo del TEG al calcolo del TEGM.
Premesso che l’art. 644 c.p. prevede che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, e che dal tenore letterale della norma debba essere tutto incluso e nulla escluso se non le imposte e tasse, non può non rilevarsi che l’art. 644 c.p. prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” e conseguentemente ciò che debba essere preso in considerazione – perchè richiamato dalla norma penale – è unicamente tale limite, inteso quale valore numerico (TEGM + 50% o TEGM + 1/4 + 4 p.p. ratione temporis) , oltre il quale il costo del credito diviene illecito.
La norma penale appena esaminata non richiama affatto il procedimento per la determinazione di tale limite che diviene irrilevante ai fini della verifica dell’usura.
Non convince, pertanto, l’interpretazione della Cassazione che vuole assicurare omogeneità tra la formula di calcolo del TEG ed il procedimento del la individuazione del TEGM che costituisce una componente per le determinazione del limite oltre il quale gli interessi divengono usurari.
Immagine: Peter Brown – Pall Mall