Nessuna azione diretta nell’assicurazione per la responsabilità civile

Nell’assicurazione contro la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 c.c., l’oggetto del contratto e la prestazione assunta dall’assicuratore consiste nel “tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” (art. 1917 co. 1 c.c.) ovvero rimborsare all’assicurato quanto questi è costretto a pagare al danneggiato, salvo che quest’ultimo – e solo quest’ultimo – chieda il pagamento diretto in favore del danneggiato ai sensi dell’art. 1917 comma 2 c.c.
La formulazione letterale della norma non consente di inquadrare il contatto di assicurazione per la responsabilità civile tra i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l’assicuratore, essendo l’obbligazione relativa al pagamento dell’indennizzo distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore.
Fanno eccezione le norme in materia di responsabilità civile da circolazione stradale (ed altre ipotesi residuali quali l’assicurazione obbligatoria in materi di caccia) in presenza di norme che espressamente derogano al disposto dell’art. 1917 c.c.

Riferimenti Cass. Civ. 8885 del 14.4.2010 – Cass. Civ. 15039 del 15.7.2005.

Immagine: Bernard Buffet – New York Onu – 1958