Lesioni micropermanenti. Accertamento strumentale o esame visivo?

La recente sentenza n. 18773 del 13 giugno – 26 settembre 2016 della Corte di Cassazione è stata da molti commentatori erroneamente intesa nel senso di consentire l’accertamento, e quindi la risarcibilità, delle lesioni che cagionano postumi permanenti inferiori al 9% in forza del solo esame visivo.

In realtà la Cassazione in un contorto passaggio motivazionale avrebbe compiuto una sorta di fusione del disposto dei commi 3 ter e 3 quater del D.L. 1/2012 accomunando i criteri di accertamento delle lesioni previsti da questi commi senza distinguerne la portata.

Precisamente la corte ha affermato “Invero, il citato art. 32, comma 3 quater, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”. Salvo poi precisare che il giudice di appello aveva erroneamente negato la risarcibilità delle lesioni temporanee perché giudicate non suscettibili di accertamento strumentale obiettivo.

L’art. 32 comma 3 quater legge 1/2012 prevede testualmente “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” dettando così i criteri – gli unici – per l’accertamento medico-legale delle lesioni di lieve entità. Tali criteri consistono nell’accertamento visivo o strumentale e possono, secondo la formulazione utilizzata dal legislatore, essere tra loro alternativi. Tuttavia l’art. 32 comma 3 ter legge 1/2012 che ha modificato l’art. 139 C.D.A. ha previsto che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Tale comma, pertanto, ha ridotto l’area dei due criteri utilizzabili dal medico legale per accertare le lesioni al solo accertamento strumentale obiettivo relativamente al solo danno biologico permanente. Il criterio visivo rimane utilizzabile, quindi, solo per la temporanea alternativamente al criterio oggettivo-strumentale.

Dalla interpretazione sistematica ed organica delle due norme, quindi, emerge l’utilizzabilità del solo criterio oggettivo-strumentale per la invalidità permanente e alternativamente di quello visivo o strumentale per le lesioni temporanee.

Immagine: Claus Bergen – il comandante – 1918