Segnaliamo Cass. 1967 del 22.2.2000 che costituisce una delle pochissime pronunce in materia che afferma il principio di diritto per cui l’eccezione di inoperatività di una polizza assicurativa (in materia diversa dalla RC Auto) non è una eccezione in senso stretto ma è una mera difesa e sfugge alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.
Il rapporto tra assicurato ed assicuratore è regolato dalla polizza che costituisce la fonte dei diritti ed obblighi delle parti contraenti. Conseguentemente l’inoperatività della garanzia in determinate ipotesi contrattualmente previste non si risolve che in una questione di interpretazione del contratto e come tale di definizione del contenuto e dell’ampiezza delle prestazioni dovute dall’assicuratore.
Analogamente l’azione esercitata dall’assicurato nei confronti del proprio assicuratore è azione di adempimento del contratto e come tale soggetta all’onere probatorio previsto dall’art. 1218 c.c., in cui i il creditore-assicurato deve provare il primo luogo il titolo sul quale la propria pretesa si fonda – e quindi la debenza ex contractu della prestazione che assume non adempiuta – e limitarsi ad allegare l’inadempimento.
Immagine: Gustav Klimt – Chiesa a Cassone 1913