Personalizzazione del danno non patrimoniale solo in circostanze eccezionali

I principi giurisprudenziali affermati definitivamente con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 del 11.11.2008, nell’affermare che nell’ipotesi in cui il fatto illecito integri anche astrattamente una ipotesi di reato è risarcibile il danno non patrimoniale, delineato quale lesione di interessi giuridicamente rilevanti ed in quanto tali lesivi di valori inviolabili e costituzionalmente garantiti.

Il punto tabellare esprime una quantificazione congiunta – per età e grado di invalidità permanente – della “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” e del “danno conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” in via di presunzione ed in riferimento ad un dato tipo di lesione”. (v. istruzioni che accompagnano le tabelle del Tribunale di Milano del 2014). Analogamente tali istruzioni precisano che nella determinazione del punto non patrimoniale si è tenuto conto del c.d. Danno biologico standard, della personalizzazione e del c.d. danno morale. Ne consegue che il punto tabellare non patrimoniale esprime una valutazione media del danno ed omnicomprensiva.

Basti pensare che in natura il danno alla salute consiste, ed altro non è, che il complesso delle privazioni che l’individuo subisce nella vita quotidianità, sia lavorativa che sociale, per effetto di una menomazione permanente. Ne consegue che la somma di denaro – la cui liquidazione è per comodità ancorata ad una determinazione percentuale della invalidità permanente – accordata alla vittima di un illecito ha la finalità di ristorare proprio quelle privazioni che l’individuo per effetto di un illecito è costretto a subire. Privazioni che sarebbero state conseguenza di una determinata lesione o menomazione in ogni individuo, qualunque fosse stata la persona che avesse subito quella specifica menomazione.

Così, elementi quali limitazioni dei movimenti, dolenzie, limitazioni di attività basilari e fondamentali quali la vestizione o la deambulazione altro non sono che espressioni esteriori della lesione riportata, conseguenze naturali di essa, pregiudizi ricorrenti in ogni individuo che subisca quella determinata lesione (in tal senso Cass. 21716 del 23.9.2013; Cass. 11950 del 16.5.2013; Cass. Ord. 15414 del 13.7.2011; Cass. 24864 del 9.12.2010; Cass. Sez. Lav. 25236 del 30.11.2009).

Tale ricorrenza e “normalità” non può quindi giustificare alcuna personalizzazione del danno giustificabile nel caso in cui una lesione – per peculiari caratteristiche del caso concreto che devono essere specificamente allegate e provate (ex multis Cass. S.U. 26972 del 11.11.2008) – i postumi riportati provochino una più incisiva compromissione della vita di relazione della vittima rispetto alla normalità e rispetto alle conseguenze di quella lesione avrebbe provocato nella generalità delle persone della stessa età (Cass. 23778 del 7.11.2014).

Immagine: Claude Monet – sottobosco a Saint-Germain – 1882