Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia a particolari cautele non sono vessatorie – Cass. 14280 del 8.6.17

Con ordinanza n. 14280 del 8.6.2017 la Corte di Cassazione ha precisato ancora una volta che le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non integrano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma delimitano ed individuano l’oggetto del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso e, pertanto, non abbisognano di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.
Tale genere di clausole contribuisce alla individuazione dei fatti di cui l’assicuratore risponde.

In altri termini diverso è il rischio a seconda che sia richiesta o meno la collaborazione dell’assicurato mediante l’adozione di particolari cautele per evitare il verificarsi del danno, e diverso sarà conseguentemente il premio da quest’ultimo dovuto, commisurato al rischio assunto dall’assicuratore.

Tali clausole, pertanto, non possono qualificarsi quali limitazioni di responsabilità.

Analogamente il D.Lgs. 206 del 6.9.2005 all’art. 34 comma 2 prevede che la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto.

Immagine: Pierre Auguste Renoir – Venezia nebbia – 1881