non omne quod licet, honestum est
non tutto ciò che è onesto è lecito
Le polizze assicurative claims made subordinano la loro operatività alla duplice circostanza che il sinistro si sia verificato durante la durata del contratto (o in un momento antecedente alla sua stipula se dotate di clausola di retroattività) e che il medesimo sia stato denunciato durante la vigenza dell’assicurazione.
Tali polizze si distinguono da quelle tradizionali, definite loss occurrance, che seguendo lo schema tipico dell’art. 1917 c.c. coprono i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione.
La clausola claims made è stata recentemente oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che ne ha escluso la vessatorietà (Cass. S.U. 9140 del 6.5.2016) e più recentemente è stata oggetto dell’esame della Cassazione sotto il diverso profilo della illiceità, quale clausola atipica, per il perseguimento in determinate ipotesi di interessi non meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c. – giudizio che deve investire non il contratto astrattamente considerato ma il risultato che tramite questo le parti conseguono).
In particolare la Corte ha precisato che se tale clausola, nella sua concreta applicazione, esclude dalla garanzia un danno richiesto dopo la scadenza della polizza ma conseguenza di un sinistro verificatosi durante la sua vigenza, è immeritevole di tutela.
Tale considerazione si fonda in primo luogo sulla circostanze che in tali casi concreti l’assicuratore ne avrebbe un vantaggio senza contropartita. L’assicurato in altri termini avrebbe pagato il premio senza beneficiare di copertura qualora la richiesta risarcitoria pervenga tardivamente.
Ed ancora la natura di molte responsabilità professionali, in cui il danno può prodursi a distanza anche di molto tempo dal momento in cui è stata tenuta la condotta colposa o è stata omessa la diligenza richiesta, è evidentemente incompatibile con tale clausola. O di contro il danno potrebbe verificarsi in prossimità (anche di giorni o persino di ore) alla scadenza del contratto restandone così inesorabilmente escluso.
Di non secondaria importanza, inoltre, è il fatto che la prestazione dell’assicuratore verrebbe a dipendere non solo dal sinistro – evento per definizione futuro e incerto ma pur sempre eziologicamente ricollegato alla condotta omissiva o commissiva dell’assicurato – ma anche da un evento futuro e incerto dipendente dalla volontà del danneggiato, ovvero la presentazione della richiesta di risarcimento, evento in ordine al quale l’assicurato non ha nessun controllo.
Così l’assicurato che si sia avveduto del danno si trova costretto o a tacere ed aspettare che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento correndo il rischio di perdere la copertura o in alternativa sarebbe costretto a sollecitare il danneggiato a presentare la richiesta risarcitoria e violando, così, l’obbligo di salvataggio (art. 1915 c.c.).
La imposizione di condotte contrarie agli inderogabili doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione rende così la clausola claims made immeritevole di tutela in determinate ipotesi.
Immagine: Edouard Cortes – Parigi