La clausola claims made non è vessatoria e non necessita di approvazione espressa – Cass. S.U. 9140 del 6.5.2016

Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose). Di contro il contratto di assicurazione previsto dal Codice Civile, secondo lo schema denominato “loss occurrence” garantisce la copertura assicurativa per tutti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto.

Le clausole claims made si distinguono principalmente in due grandi categorie:

a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto (salva la retroattività della garanzia in presenza di apposite clausole);

b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;

Tali clausole non possono essere considerate vessatorie perché non sono qualificabili quali decadenze (che presuppongono la preesistenza di un diritto da esercitarsi entro certi termini).

La sentenza in commento affronta la questione se tali clausole possano qualificarsi come limitative della responsabilità e quindi, come tali, vessatorie. Per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.  Si ha, quindi, una delimitazione dell’oggetto del contratto quando la clausola  ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, di contro si ha una limitazione di responsabilità quando la clausola è volta ad escludere una responsabilità che, senza tale limitazione, sarebbe stata ammessa alla luce dell’oggetto del contratto.

Orbene il fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione di cui parla l’art. 1917 c.c., non può essere identificato con la richiesta di risarcimento, ma si riferisce inequivocabilmente alla vicenda storica di cui l’assicurato deve rispondere (v. Cass. 5624 del 15.3.2005). Conseguentemente la clausola claims made mista circoscrive la copertura assicurativa ricorrendo ad un fattore temporale aggiuntivo (la ricezione della richiesta risarcitoria), rispetto al momento storico in cui è stata commessa la condotta lesiva, e per questo motivo si qualifica quale limite contrattuale entro il quale l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato. La clausola claims made mista quindi è volta in definitiva a stabilire quali siano i sinistri indennizzabili delimitando così l’oggetto del contratto e non anche la responsabilità.

Ed ancora non può sostenersi che l’art. 1917 c.c. sia inderogabile poichè non è stato espressamente incluso dal disposto dell’art. 1932 c.c. tra le norme derogabili solo in senso più favorevole all’assicurato, rimanendo le parti, così, libere di modulare l’obbligo di garanzia.

Immagine: Galileo Chini – Canale a Bangkok – 1912