Procedura di risarcimento diretto applicabile anche a sinistri con più di due veicoli – Cass. Ord. 3146/2017

Prima della emissione dell’ordinanza n. 3146/2017 della Corte di Cassazione era pacifico in giurisprudenza che la procedura di risarcimento diretto poteva essere attivata unicamente in presenza di sinistri con due soli veicoli coinvolti, stante il tenore letterale dell’art. 1 comma 1 lett. d) del Regolamento di Attuazione (DPR 254 del 18.7.2006) che ai fini dell’applicazione della disciplina fornisce la seguente definizione di sinistro “la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili“.

La recente ordinanza in commento ha ampliato tale interpretazione ritenendo che la procedura possa trovare applicazione anche in ipotesi di sinistri verificatisi tra più veicoli con la esclusione dei soli casi in cui gli ulteriori veicoli coinvolti siano responsabili del danno, superando così il tenore letterale della norma e imponendo quale discrimen non la quantità di mezzi coinvolti ma la distribuzione delle responsabilità.

La decisione è fondata sulla medesima definizione di cui all’art. 1 co. 1 lett. d) del Regolamento che presuppone che richiede lo scontro tra due veicoli “senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”, la Corte, quindi, ne deduce che il tenore letterale della norma non ne precluda l’applicazione in presenza di coinvolgimento di ulteriori veicoli non responsabili.

Secondo la Corte, inoltre, il meccanismo di compensazione tra compagnie previsto dall’art. 13 del Regolamento ed attuato con la convenzione CARD, può funzionare anche se il danno sia arrecato a più veicoli ma le responsabilità restino ascritte ai due veicoli responsabili. D’altro canto la convenzione CARD e nello specifico la convenzione CID (convenzione indennizzo diretto) all’art. 15 comma 4 prevede la sua inapplicabilità “in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto terzo diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione anche se non identificato“.

Si rileva subito il contrasto di tale interpretazione con l’art. 1 comma 1 lett. d) che, seppure da un canto precisa che non debba sussistere il “coinvolgimento di altri veicoli responsabili” affinché la procedura possa operare, definisce il sinistro al quale la procedura è applicabile quello costituito da una “collisione avvenuta […] tra due veicoli a motore identificati e assicurati“. Sembra quindi che le due precisazioni contenute all’art. 1 comma 1 lett. d) possano essere conciliate solo nel senso di rendere applicabile la procedura di indennizzo diretto a tutte le ipotesi di scontro tra due soli veicoli escludendo solo i casi un cui lo scontro tra i due mezzi sia stato determinato dalla turbativa di un terzo.

Solo tale interpretazione consente di rispettare alla lettera le prescrizioni della norma che, invero, non appaiono pienamente rispettate dalla pronuncia in commento della Cassazione all’esito della quale permane il contrasto tra la soluzione adottata e la necessità che lo scontro (inteso nella sua eccezione semantica di contatto) si avvenuto tra “due veicoli“.

Si pone, infine, una ulteriore questione di ordine processuale. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., infatti, in caso di scontro tra veicoli tutti i conducenti e proprietari si presumono responsabili del danno ai sensi dell’art. 2054 c.c. e se tale presunzione non dovesse essere superata da prove contrarie in corso di causa il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda non potrà accertare una responsabilità concorsuale dei tre veicoli ma dovrà necessariamente dichiarare improcedibile la domanda per inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto.

Immagine: Claude Monet – The rocks at Pourville – 1882