Indeterminatezza del tasso di interesse ed applicazione del tasso sostituivo ex art. 117 TUB

L’art. 117 comma 4 del T.U.B. prevede che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Il successivo comma 6 vieta la determinazione mediante rinvio agli usi.

La norma in esame altro non è che una applicazione del principio avente portata generale espresso dall’art. 1346 c.c. il quale prevede che l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile.

Circa la determinabilità del tasso di interesse la giurisprudenza ha costantemente affermato la necessità che il contratto indichi in modo prestabilito ed esplicito le modalità per la determinazione del tasso.

Una corretta interpretazione del disposto dell’art. 117 TUB comma 4 presuppone che il tasso o le altre condizioni di un rapporto di credito siano validamente stipulate.

La sanzione per la indeterminatezza, e quindi per la violazione del comma 4 dell’art. 117 TUB e del comma 6 (rinvio agli usi), è prevista dal comma 7 dl medesimo articolo che prevede “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione“.

La norma troverà applicazione nei casi di:

  • omessa indicazione del tasso
  • indicazione di criteri sufficienti per determinarlo
  • rinvio agli usi

L’interpretazione quasi pacifica norma identifica le operazioni attive e passive con riferimento alla posizione della banca e quindi:

  • Operazioni passive in cui la banca si procura i mezzi necessari per svolgere la sua funzione di intermediazione creditizia a cui consegue l’insorgere di costi (interessi attivi per il cliente) e la banca diviene debitrice del cliente;
  • Operazioni attive in cui la banca utilizza i fondi in suo possesso assumendo il rischio tipico dell’attività bancaria a cui derivano i ricavi tipici dell’attività bancaria (interessi passivi, commissioni e spese dovute dal cliente).

Le operazioni attive quindi comportano un incasso per la banca e diametralmente quelle passive un esborso.

Tale interpretazione è basata sulla descrizione delle operazioni bancarie nei manuali di tecnica bancaria ed è anche utilizzata nelle statistiche ed istruzioni di vigilanza di Banca D’Italia. Analogamente vengono, inoltre, descritte le operazioni bancarie dall’art. 2 L. n.154/92 in tema di pubblicità.

Analogamente per il credito al consumo il legislatore ha previsto all’art. 124 del T.U.B che, nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, il TAEG (tasso attivo a favore della banca) sia equivalente al tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti.

Nelle fattispecie previste dalla legge l’applicazione del tasso minimo B.O.T. agli interessi a debito del cliente persegue chiaramente una finalità sanzionatoria, motivo per cui non sarebbe conforme allo spirito della legge applicare alla remunerazione del credito concesso al cliente il tasso massimo dei bot con vita residua di 12 mesi.

Immagine: Vincent Van Gogh – The Sea at Saintes Maries – 1888