Finanziamenti dei soci e COVID

Le norme del codice civile per contrastare la sottocapitalizzazione, ovvero la costituzione di una società senza dotarla nei mezzi finanziari per consentire il suo funzionamento, prevedono un trattamento di particolare sfavore per finanziamenti effettuati dai soci in favore della società.

In generale i finanziamenti delle società a responsabilità limitata da parte dei soci non possono essere restituiti dalla società se non dopo il pagamento di tutti gli altri creditori sociali, questa particolare condizione – prevista per disincentivare l’apporto di capitale di debito e favorire, invece, l’apporto di capitale di rischio – viene definita postergazione.

La legge stabilisce la postergazione di ogni genere di finanziamento, non solo del semplice prestito effettuato con versamento da parte del socio di denaro nelle casse della società, ma anche i finanziamenti effettuati con qualunque modalità. Questa generica formulazione comprende situazioni più disparate come il pagamento di fornitori della società con denaro del socio, apporti dei soci non destinati a capitale, l’acquisto di crediti da terzi verso la società, dilazioni per il pagamento del corrispettivo di prestazioni svolte dal socio a favore della società.

Il rimborso in violazione dell’obbligo di postergazione determina una ipotesi di responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali e, in talune ipotesi, anche verso la società.

Il Decreto Liquidità (23/2020) all’art. 8, per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, ed agevolare l’immissione di liquidità nel patrimonio delle società, ha previsto che a far data dall’entrata in vigore del decreto (9.4.2020) e fino al 31.12.2020 che i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma dai soci in favore delle società non siano soggetti alla postergazione e possano, quindi, essere restituiti anche prima del pagamento degli altri creditori sociali.