Sovraindebitamento è possibile pagare parzialmente l’IVA

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 245 del 29 novembre 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede la infalcidiabilità dell’IVA nel caso di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le disposizioni della legge 3/2012 sul sovraindebitamento consentivano il pagamento parziale dei crediti privilegiati secondo una valutazione di convenienza del piano rispetto all’entità delle somme ricavabili dalla liquidazione dei beni e/o diritti sui quali ricade il privilegio. Faceva eccezione a questa regola l’iva e in generale i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.

A differenza di quanto previsto dalla legge 3/2012, già in materia fallimentare si era consolidato un orientamento che traeva origine dalla sentenza del 7 aprile 2016 (Causa C-546/2014) della Corte di Giustizia Europea che in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione consentiva la falcidia dell’Iva.

Con la sentenza 245 del 2019 la Corte Costituzionale ritenendo sussistente un parallelismo tra le procedure di concordato preventivo e le procedure di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili e che le previsioni della legge 3/2012 determinano una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 7 co. 1 terzo periodo della legge 3/2012 limitatamente alle parole “imposta sul valore aggiunto”.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale è quindi ammesso il pagamento parziale dell’iva nelle procedure di sovraindebitamento a condizione che questa eventualità sia maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.