Sovraindebitamento

Il “sovraindebitamento” è la situazione in cui si viene a trovare un consumatore o più in generale un soggetto non sottoposto al fallimento (imprese agricole, enti non commerciali, professionisti, etc) caratterizzata da un perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte, tale da impedire di adempiere alle obbligazioni assunte attraverso mezzi ordinari.

Il sovraindebitamento è stato considerato dalla legge 3/2012 (c.d. “legge salva suicidi”) per permette a chi è in gravi difficoltà economiche di liberarsi dai debiti, riducendone l’ammontare, e dilazionando i pagamenti, attraverso una procedura giudiziaria che culmina con l’esdebitazione.

Il procedimento è particolarmente snello e veloce. Le procedure disciplinate dalla legge sono tre e precisamente:

  1. Il piano del consumatore – che consente ai soli consumatori, ovvero a coloro i quali hanno contratto debiti per finalità estranee all’attività imprenditoriale o lavorativa eventualmente esercitata, di proporre un piano per il pagamento dilazionato o in misura parziale dei propri creditori che, qualora omologato dal Tribunale, sarà vincolante per tutti i creditori;
  2. L’accordo di composizione della crisi – che consente di sottoporre al voto dei propri creditori un piano che preveda dilazioni e/o il pagamento a saldo e stralcio dei debiti, che se approvato dalla maggioranza dei creditori sarà vincolante per la totalità di essi;
  3. La liquidazione giudiziale – che prevede la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori.

L’effetto finale delle tre procedure è l’esdebitazione, ovvero la liberazione da tutti i debiti, anche per la parte non soddisfatta (in caso di pagamenti a saldo e stralcio) e la riabilitazione del sovraindebitato.